| Articolo 1 - costituzione
E’ costituita una Fondazione denominata
“FONDAZIONE ADELE e CAV. FRANCESCO LONATI”
con sede in Brescia Via Cascina Grassa nr. 3.
La Fondazione, persona giuridica privata, non ha scopo
di lucro e non può distribuire utili.
Articolo 2 - scopi
La Fondazione ha lo scopo di:
• favorire ed incrementare l’istruzione
e l’attività di coloro che desiderano dedicarsi
o già si dedicano alle attività
tecnico-scientifiche in particolare del settore meccanotessile,
promuovendo e sviluppando, anche indirettamente
con prestazioni a favore di istituti o Enti aventi scopi
analoghi, ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere
la conoscenza del settore moda, del disegno industriale,
del disegno grafico;
• sostenere o promuovere iniziative nel campo
della formazione e dell’istruzione, della cultura,
dell’arte e della
solidarietà;
• sostenere o promuovere iniziative socialmente
utili;
Articolo 3 - patrimonio
Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa
il suo patrimonio viene assicurato dai soci fondatori,
come
indicato nell’atto costitutivo e attraverso ulteriori
eventuali incrementi deliberati dai loro organi sociali.
Il patrimonio è costituito:
• dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle
somme conferite a titolo di liberalità dai soci
fondatori;
• dai beni immobili e mobili che perverranno alla
fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni
o contributi
da parte di Enti e privati, sempre che i beni immobili
e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra,
siano
espressamente destinati ad incrementare il patrimonio
ai fini di cui all’articolo 2.;
• dalle somme derivanti e prelevate dai redditi
che il consiglio di amministrazione della Fondazione
delibererà
di destinare ad incrementare il patrimonio.
Articolo 4 - fondo di gestione
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione
dispone delle seguenti entrate:
• dei redditi derivanti del patrimonio di cui
all’articolo 3;
• di ogni eventuale contributo ed elargizione
destinati all’attuazione degli scopi statutari
e non espressamente
destinati all’incremento del patrimonio.
Articolo 5 - fondatori
Sono fondatori le società LONATI S.P.A. e SANTONI
S.P.A..
I fondatori sulla base di specifiche convenzioni, si
obbligano a mettere a disposizione della Fondazione
le
conoscenze, le capacità professionali e le attività
o mezzi necessari per il miglior conseguimento degli
scopi,
secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività.
Articolo 6 - organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
• il Consiglio di Amministrazione
• il Presidente ed il Vice Presidente
• il Direttore Generale
• il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 7 - consiglio di amministrazione
I soci fondatori nominano ciascuno tre rappresentanti
quali componenti a vita del consiglio di amministrazione
della fondazione e provvedono a sostituire entro trenta
giorni il componente che venisse a mancare per dimissioni,
permanente impedimento o decesso, in modo che venga
assicurata la funzionalità e la continuità
dell’organo
responsabile della Fondazione.
Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione
può essere
aumentato fino a quindici membri mediante cooptazione
del consiglio di amministrazione che in proposito delibererà
con la presenza e con il voto favorevole di almeno i
due terzi dei suoi componenti.
I componenti cooptati dal consiglio di amministrazione
durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati.
I componenti cooptati - in caso di dimissioni, permanente
impedimento o decesso - possono venire sostituiti dal
consiglio di amministrazione per il rimanente periodo
del triennio.
Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica
entro quindici giorni dalla notizia avutane dal Presidente
della
Fondazione, si intende che l’abbia rifiutata:
in tal caso il consiglio stesso può procedere
ad una nuova cooptazione.
I membri del consiglio di amministrazione eleggono nel
proprio seno, a maggioranza assoluta dei membri, il
Presidente, il Vice Presidente e il Direttore Generale
in occasione della prima riunione del consiglio stesso.
Il Presidente del consiglio di amministrazione è
anche presidente della Fondazione.
Articolo 8 - compiti del consiglio di amministrazione
Al consiglio di amministrazione è attribuita
l’amministrazione ordinaria e straordinaria della
Fondazione.
In particolare:
• approva entro il 31 Dicembre di ciascun anno
il bilancio preventivo ed entro il 31 Marzo successivo
il bilancio
consuntivo;
il bilancio preventivo comprende anche il programma
di lavoro relativo all’esercizio finanziario cui
il bilancio stesso
si riferisce e che decorre dal 01 Gennaio al 31 Dicembre
di ogni anno;
• delibera i regolamenti;
• delibera l’accettazione dei contributi,
delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti
e le alienazioni dei beni
mobili ed immobili;
• dispone il più sicuro e conveniente impiego
del patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo
stato, in altri valori
mobiliari ovvero in beni immobili;
• delibera su eventuali accordi di collaborazione
tra la Fondazione ed altri Enti o privati per attività
rientranti
nell’ambito della Fondazione, fissandone le condizioni;
• delibera circa l’erogazione di contributi
a sostegno di iniziative;
• delibera l’eventuale costituzione di centri
di studio e di ricerca e ne regola l’organizzazione
e il funzionamento;
• provvede alla nomina del Direttore Generale;
• provvede alla nomina ed al licenziamento del
personale direttivo e ne determina il trattamento giuridico
ed
economico;
• provvede all’istituzione ed all’ordinamento
degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali
rappresentanze
fuori Brescia;
• delibera le modifiche dello statuto con la presenza
e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi
componenti;
• delibera i poteri ed i compiti che ritiene di
conferire al Presidente, al Vice Presidente, ad altri
consiglieri e al
Direttore Generale, in aggiunta a quelli già
loro spettanti per statuto.
Articolo 9 - convocazione del consiglio di amministrazione
e quorum
Il consiglio di amministrazione è convocato dal
Presidente o da persona a ciò delegata.
Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta
ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione può deliberare
con la presenza di almeno la metà dei componenti,
quando il presente
statuto non richieda maggioranze qualificate.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza
assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del
Presidente.
Agli effetti della validità della costituzione
del consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi
in considerazione
solamente il numero dei consiglieri in carica in quel
momento.
Articolo 10 - il Presidente ed il Vice Presidente
- durata
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti
un Presidente ed un Vice Presidente, i quali durano
in carica tre anni e possono essere riconfermati.
In caso di cessazione della carica di Presidente per
qualsiasi causa, il consiglio di amministrazione dovrà
provvedere
alla nomina del nuovo Presidente entro e non oltre quarantacinque
giorni e durerà in carica fino alla
naturale scadenza del consiglio di amministrazione.
Articolo 11 - il Presidente - compiti
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione
con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione
della stessa ivi compreso quello di nominare procuratori
determinandone le attribuzioni.
Il Presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione,
esegue le deliberazione del consiglio stesso ed
esercita i poteri che il consiglio gli delega in via
generale o di volta in volta.
In particolare, il Presidente della Fondazione cura
le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche
e private
ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti
di collaborazione a sostegno delle singole iniziative
della
Fondazione.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti
di competenza del consiglio di amministrazione, salvo
ratifica
da parte di questo nella sua prima riunione, che deve
essere convocata dal Presidente entro trenta giorni
dalla
data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui
sopra.
Articolo 12 - il Vice Presidente - compiti
Il Vice Presidente della Fondazione, o, in mancanza,
il consigliere più anziano di età, sostituisce
il Presidente in
caso di assenza o di impedimento.
Egli inoltre esercita quelle funzioni che gli vengono
delegate in via generale o di volta in volta dal consiglio
di
amministrazione o dal Presidente.
Articolo 13 - il Direttore Generale
Il Direttore Generale della Fondazione assicura l’attuazione
delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,
del Presidente e del Vice Presidente.
Egli dirige, sotto la propria responsabilità,
tutta l’attività della Fondazione, coordinandone
gli uffici e servizi ed è
capo del personale dipendente della Fondazione.
In particolare il Direttore Generale:
• redige i verbali delle riunioni del consiglio
di amministrazione che sottoscrive unitamente al Presidente;
• cura l’attuazione delle deliberazione
del consiglio di amministrazione;
• sovrintende all’attività tecnico-amministrativa
e finanziaria della Fondazione; a tal fine formula proposte
al
consiglio di amministrazione sulle materie di competenza;
• sottopone al consiglio di amministrazione, corredandoli
di apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività,
dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici
e degli investimenti, nonché del conto consuntivo
d’esercizio;
• definisce l’assetto organizzativo del
personale della Fondazione, attribuisce differenti posizioni
ai dipendenti e
collaboratori, dirige tutto il personale;
• adotta le misure disciplinari nei confronti
del personale inferiori alla sospensione e nei casi
di urgenza, i
provvedimenti di sospensione cautelare del servizio,
fermo restando quanto previsto in materia di contratti
collettivi
nazionali di lavoro;
• formula proposte al consiglio di amministrazione
per l’adozione di provvedimenti di sospensione,
licenziamento
o equiparati del personale.
Articolo 14 - il collegio dei Revisori
La regolarità dell’amministrazione e della
contabilità della Fondazione è controllata
da tre Revisori dei conti effettivi
e due supplenti nominati dalla società LONATI
S.P.A..
I supplenti sostituiranno, per la restante parte del
mandato, i Revisori nominati, che cessino di far parte
del collegio
per una qualsiasi ragione.
I Revisori durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati.
I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente
ed esercitano le loro funzioni a norma degli articoli
2403 e seguenti Codice Civile in quanto applicabili.
In particolare dovranno redigere le relazioni sul bilancio
preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere
allegate agli stessi.
Articolo 15 - esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il primo Gennaio
e termina il trentuno Dicembre di ciascun anno.
Entro tale termine il consiglio di amministrazione approva
il bilancio economico di previsione ed entro il trentuno
Marzo successivo il bilancio consuntivo di esercizio,
predisposti dal consiglio di amministrazione.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio
consuntivo di esercizio può essere approvato
entro il trenta
Giugno.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa,
in
ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno
essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423
Bis e
seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.
Copia del bilancio di esercizio unitamente al verbale
della seduta del consiglio in cui è stato approvato,
dovrà
essere depositata nei modi di Legge.
E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi
di gestione nonché di fondi e riserve durante
la vita della Fondazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per Legge.
Articolo 16 - durata ed estinzione
La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.
Se lo scopo della Fondazione diverrà impossibile
o di scarsa
utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente,
ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione
previste
dall’articolo 27 e dall’articolo 28, primo
e secondo comma, del Codice Civile, essa verrà
dichiarata estinta.
In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata,
tutti i beni della Fondazione saranno devoluti, secondo
quanto deliberato dal consiglio di amministrazione,
all’Ente o agli Enti che perseguano finalità
uguali o analoghe
a quelle della Fondazione, o comunque a finalità
di pubblica utilità.
Se la devoluzione avvenisse a favore di associazioni
riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale
dei soci
di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso
di estinzione o di scioglimento di essi.
Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione
della Fondazione, il consiglio di amministrazione
nominerà tre liquidatori che potranno essere
scelti anche tra i membri stessi del consiglio stesso.
Articolo 17 - norma transitoria
Tutti gli organi della Fondazione potranno operare non
appena sarà stato nominato il cinquantuno per
cento dei
rispettivi componenti.
Il collegio dei Revisori potrà operare non appena
sarà nominato un terzo dei suoi componenti, in
conformità al
presente statuto.
I fondatori, in sede di atto costitutivo della Fondazione
provvederanno alla nomina del Presidente della Fondazione
medesima da scegliersi tra i primi componenti del consiglio
di amministrazione.
Il Presidente così nominato resterà in
carica fino a scadenza.
Articolo 18 - rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto,
si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni
di
Legge.
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